1. Il comma 16 dell'articolo 4 della legge 1o dicembre 1970, n. 898, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:
«16. La domanda congiunta dei coniugi, di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, che indichi anche compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici, è proposta con ricorso al tribunale in camera di consiglio. Il tribunale, sentiti i coniugi, verificato che, anche indipendentemente dai casi di cui all'articolo 3, la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita, decide con sentenza. Qualora il tribunale ravvisi che le condizioni relative ai figli siano in contrasto con gli interessi degli stessi, si applica la procedura di cui al comma 8 del presente articolo».
1. All'articolo 4 della legge 1o dicembre 1970 n. 898, e successive modificazioni, dopo il comma 16 è aggiunto il seguente:
«16-bis. Nel caso previsto dal comma 16 non ha luogo il tentativo di conciliazione dei coniugi».
1. Il comma 1 dell'articolo 5 della legge 1o dicembre 1970, n. 898, è sostituito dal seguente:
«1. Il tribunale adito, in contraddittorio delle parti e con l'intervento del pubblico ministero, accertata la sussistenza di uno dei casi di cui all'articolo 3 o del caso di cui all'articolo 4, comma
1. Il comma 2 dell'articolo 10 della legge 1o dicembre 1970, n. 898, è sostituito dal seguente:
«2. Lo scioglimento e la cessazione degli effetti civili del matrimonio, pronunciati nei casi previsti dagli articoli 1, 2 e 4, comma 16, della presente legge, hanno efficacia a tutti gli effetti civili dal giorno dell'annotazione della sentenza».